Recentemente l’agenzia è intervenuta (Risposta interpello n. 428/2022) per chiarire il trattamento reddituale applicabile all’imposta di bollo (€ 2,00) addebitata in fattura al cliente da un contribuente forfettario. Secondo l’Agenzia tale importo costituisce ricavo / compenso per il cedente / prestatore e di conseguenza concorre alla determinazione forfetaria del reddito da assoggettare ad imposta sostitutiva (5% – 15%).
la stessa Agenzia precisa che:
In altre parole l’importo dell’imposta di bollo addebitato in fattura al cliente assume la natura di ricavo / compenso per il cedente / prestatore in regime forfetario e conseguentemente oltre a concorre alla determinazione forfetaria del reddito da assoggettare a imposta sostitutiva (15% – 5%), deve essere assoggettato, a nostro avviso, anche al contributo previdenziale integrativo dovuto dal professionista iscritto alla propria cassa previdenziale.
Esempio di fattura per un contribuente professionista in regime forfettario iscritto alla cassa previdenziale con contributo integrativo del 2% (Es. psicologi ENPAP):
Onorario € 100,00
marca da bollo € 2,00
totale imponibile previdenziale € 102,00
contributo previdenziale € 2,04
totale fattura € 104,04
Alla luce di questa nuova impostazione riteniamo più semplice predisporre la fattura senza riportare l’indicazione della marca da bollo, ricomprendendola nell’onorario e, nel caso di emissione della fattura elettronica, andando ad indicare nel software (Es. fatture in cloud) che la marca è a carico di soggetto che emette la fattura (fornitore in regime forfettario).
Riprendendo l’esempio di prima:
Onorario € 102,00
totale imponibile previdenziale € 102,00
contributo previdenziale € 2,04
totale fattura € 104,04
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