ARTICOLO

Bilanci al 31.12.2020 – approvazione entro il 29 giugno 2021

di Studio Bolzonella

Scritto da Paolo Bolzonella

9 Marzo 2021

Viene replicata anche ai bilanci 2020 la disposizione, contenuta nell’articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020 (Salva Italia), che ha consentito alle società di approvare il bilancio 2019 ai “sei mesi”.

L’assemblea per l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 può essere convocata entro il 29 giugno 2021.

Inoltre, tutte le assemblee che si terranno fino al 31 luglio 2021 potranno essere gestite in remoto e non in presenza fisica.

Queste le novità introdotte dal Decreto Legge n. 183 del 31 dicembre 2020 come risulta dalla conversione in Legge n. 21 del 26 febbraio 2021 (G.U. n. 51 del 1° marzo 2021).

 

Condizioni – decreto Mille proroghe

La norma porta due modifiche all’articolo 106 del Decreto Legge n. 18 del 2020, che posticipa il termine di convocazione dell’assemblea al 29 giugno 2021:

  1. la disposizione riguarda solo i bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 il che rappresenta certamente una criticità per quegli esercizi sociali che terminano in data magari vicina ma diversa (esempio: 30 novembre 2020 o 31 gennaio 2021);
  2. inoltre, è stato soppresso il secondo periodo del comma 1, introdotto per effetto delle modifiche apportate all’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 dall’articolo 7, comma 2-bis del decreto legge n. 23 del 2020, che aveva riconosciuto alle società cooperative che applicano l’articolo 2540 del codice civile, la facoltà di convocare l’assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020. Si tratta delle cooperative con oltre 3.000 soci che svolgono attività in più provincie ovvero che hanno più di 500 soci e che realizzano più gestioni mutualistiche. Ebbene, la disposizione non è stata replicata, quindi anche per queste società il termine per la convocazione dell’assemblea è fissato non oltre 180 giorni dal 31 dicembre 2020 (29 giugno 2021).

 

Svolgimento delle assemblee

E’ utile precisare che qualunque assemblea con qualsiasi ordine del giorno, fino alla predetta data del 31 luglio p.v. può essere tenuta con mezzi telematici.

L’articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020 consente un più ampio ricorso ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. In particolare, viene stabilito che le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.a.p.A.), le S.r.l., le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

  • il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
  • l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
  • l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

In aggiunta, con esclusivo riferimento alle S.r.l., viene consentito che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Inoltre, i commi 4 e 5 dell’articolo 106 del Decreto Legge n. 18/2020, interamente confermati, mirano a incentivare un più ampio ricorso alle deleghe di voto per l’esercizio dei relativi diritti nell’assemblea delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, ammesse alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

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