In riferimento all’obbligo dell’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, a carico dei soggetti che erogano prestazioni sanitarie a favore di persone fisiche, il MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), con la pubblicazione sulla G.U. 29.10.2020 n. 270 del DM 19.10.2020, ha apportato significative modifiche che riguardano sia i dati che devono essere trasmessi sia i termini entro i quali gli stessi devono essere trasmessi a decorrere dal 2021.
ULTERIORI DATI RICHIESTI
Modalità di pagamento
L’art. 1, commi 679 e 670, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020) ha previsto che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all’art. 15, TUIR (tra cui le spese mediche) è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili di cui all’art. 23, D. Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito / prepagata).
Tale “vincolo” non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali / dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN.
Al fine di poter applicare tale disposizione, l’art. 2, comma 1, DM 19.10.2020 dispone che:
“per le spese sanitarie sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS provvedono … alla trasmissione dei dati … comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie di cui all’art. 1, comma 679, della Legge di bilancio 2020.
Tale informazione è obbligatoria per tutti i documenti fiscali relativi alle spese sanitarie e veterinarie che non rientrano nelle casistiche di esclusione di cui all’art. 1, comma 680, della Legge di bilancio 2020”.
Non è richiesta l’indicazione dello specifico strumento di pagamento utilizzato (ad esempio, bonifico bancario / carta di credito) ma più genericamente l’indicazione tracciabile / non tracciabile.
Tipo documento fiscale
Il comma 2 dell’art. 2 del Decreto in esame dispone che, con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 2021, sarà necessario comunicare al STS anche il “Tipo di documento fiscale” per permettere la distinzione tra fatture e altri documenti fiscali (documento commerciale).
A tal fine nell’Allegato A “Disciplinare tecnico riguardante la trasmissione dei dati ….” è previsto che nell’apposito campo, da compilare obbligatoriamente, va indicato “D – documento commerciale” ovvero “F – fattura”.
Aliquota IVA / Natura dell’operazione
L’art. 2, comma 2, lett. b) del Decreto in esame prevede che, con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 2021, per ciascuna operazione deve essere indicata, analogamente a quanto avviene nella fatturazione elettronica, l’aliquota IVA applicata ovvero la natura dell’operazione nei casi di mancata applicazione dell’IVA (ad esempio: codice “N4” per una prestazione esente ex art. 10, DPR n. 633/72, “N2.2” per una prestazione non soggetta ad IVA Regime Forfettario).
Opposizione all’utilizzo dei dati per la dichiarazione precompilata
Il soggetto che sostiene la spesa sanitaria ha la possibilità di esercitare l’opposizione all’utilizzo dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
L’art. 2, comma 2, lett. c) del DM 31.7.2015 dispone che in caso di opposizione all’utilizzo dei dati con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 2021:
- il soggetto obbligato all’invio è comunque tenuto a trasmettere al STS i dati relativi all’acquisto / prestazione sanitaria. In tal caso, il rispetto dell’opposizione comporta che non deve essere indicato / trasmesso il codice fiscale del contribuente che ha sostenuto la spesa e manifestato l’opposizione;
- è necessario indicare l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati nell’apposito nuovo campo
TERMINI DI INVIO TELEMATICO DEI DATI AL STS
L’art. 7 ridefinisce la periodicità con la quale dovrà essere effettuato l’invio dei dati al STS.
Per le sole prestazioni incassate nel 2021 l’invio dei dati avrà cadenza semestrale e nello specifico dovrà essere effettuato:
- Entro il 31.07.2021 per le prestazioni incassate nel primo semestre dell’anno;
- Entro il 31.01.2022 per le prestazioni incassate nel secondo semestre dell’anno.
A partire dal 01.01.2022 l’invio avrà cadenza mensile.
Il D.M. 29.01.2021 ha inoltre confermato la rilevanza della data di pagamento della spesa riportando che “Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale” e non alla data di emissione del documento stesso.
Ad esempio, i dati relativi ad una spesa sanitaria documentata da una fattura datata 28.06.2021 e pagata il 05.07.2021 andranno inviati entro il 31.01.2022 (dati del secondo semestre).
Con l’introduzione di queste nuove disposizioni è consigliabile valutare la possibilità che, a decorrere dal 2021, l’adempimento venga effettuato autonomamente da ciascun professionista.
Invitiamo ciascun cliente interessato all’adempimento a contattare lo Studio che fornirà le credenziali di accesso al portale Tessera Sanitaria attraverso il quale inserire e trasmettere tutti i dati oggetto d’invio.
Qualora si volesse mantenere presso lo Studio l’incarico di effettuare tale adempimento chiediamo comunque di contattarci per definire le procedure operative.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento.
Lo Studio





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