ARTICOLO

FATTURA ELETTRONICA – NUOVE SPECIFICHE TECNICHE OBBLIGATORIE DAL 1 GENNAIO 2021

di Studio Bolzonella

Scritto da Paolo Bolzonella

12 Aprile 2021

L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le Specifiche tecniche relative alla fatturazione elettronica, prevedendo, in particolare:

− nuovi codici “Tipo documento”;

− un maggior dettaglio dei codici “Natura” dell’operazione.

I nuovi codici sono utilizzabili dall’1.10.2020. Gli stessi saranno obbligatori dall’1.1.2021 (fino al 31.12.2020 è possibile quindi utilizzare gli attuali codici).

Segnaliamo, per chi usa la piattaforma TS Digital che il gestionale è già stato aggiornato con le nuove specifiche pertanto in fase di creazione della fattura elettronica si dovranno usare i nuovi codici.

 

NUOVI “TIPO DOCUMENTO”

 Sono stati introdotti nuovi codici per gestire le seguenti fattispecie:

  • integrazione fatture reverse charge interno (TD16) / acquisti intraUE (TD18) e integrazione/autofattura acquisti di servizi / beni dall’estero (TD17 e TD19);
  • regolarizzazione splafonamento (TD21);
  • estrazione beni da un deposito IVA (TD22) e estrazione beni da un deposito IVA con versamento dell’IVA (TD23);
  • fattura differita ex art. 21, comma 4, a), DPR n. 633/72, ossia riferita a cessioni di beni la cui consegna / spedizione risulta da ddt / altro documento idoneo, nonché per le prestazioni di servizi individuabili tramite idonea documentazione (TD24). La fattura va emessa / inviata al SdI entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • fattura differita ex art. 21, comma 4, b), DPR n. 633/73, ossia fattura riferita a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (TD25). In tal caso la fattura va emessa / inviata al SdI entro il mese successivo a quello della consegna / spedizione dei beni;
  • cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26);
  • fattura per autoconsumo / cessioni gratuite senza rivalsa (TD27).

Riteniamo che i NUOVI CODICI MAGGIORMENTE USATI saranno:

TD24 = fattura differita “classica” che riepiloga tutti i movimenti del mese documentati dall’emissione di un ddt o da altro documento idoneo es. rapportini di lavoro per i servizi;

TD25 = fattura differita per “triangolazioni interne” ossia quando la ditta “A Srl”, secondo cedente, vende alla ditta “B srl” un prodotto acquistato da “C Srl”, primo cedente, e la ditta “C srl” si occupa della consegna direttamente alla ditta “B Srl” per conto della ditta “A Srl”.

Come precisato anche nella C.M. n. 288/E/1998 la fatturazione tra il primo cedente “C srl” e il suo cessionario (o secondo cedente) “A srl” seguirà le regole ordinarie: in caso di fatturazione immediata la stessa dovrà essere emessa con data documento coincidente con il giorno di effettuazione dell’operazione, ovvero nel giorno della consegna o spedizione dei beni, mentre nel caso in cui l’operatore “C srl” utilizzi la fatturazione differita, la fattura dovrà essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo alla data di consegna che risulta dal documento di trasporto.

Nei rapporti invece tra il secondo cedente “A srl” ed il terzo, cessionario destinatario dei beni “B srl”, è consentita l’emissione della fattura entro la fine del mese successivo alla data di consegna o spedizione dei beni stessi.

Le condizioni che devono essere rispettate per potersi avvalere di tale differimento sono:

  • la cessione deve risultare da atto scritto che può assumere anche la forma di ordine commerciale: dovrà risultare che il passaggio della merce deve avvenire dal primo cedente “C srl” al secondo cessionario “B srl” senza che la medesima sia transitata presso il secondo cedente “A srl”;
  • dal documento di trasporto, dal documento di consegna o da altro idoneo documento deve risultare che la consegna da “C srl” al secondo cessionario “B srl” viene eseguita su disposizione del secondo cedente “A srl”. Sul documento, quindi, devono risultare i nominativi dei tre operatori che intervengono nella triangolazione;
  • il comportamento di fatto dei contribuenti interessati deve essere conforme alla fattispecie legislativa sopraindicata.

 

NUOVI CODICI previsti per il campo “TIPO DOCUMENTO”

TD01 Fattura

TD02 Acconto/anticipo su fattura

TD03 Acconto/Anticipo su parcella

TD04 Nota di Credito

TD05 Nota di Debito

TD06 Parcella

TD16 Integrazione fattura reverse charge interno

TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero

TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72

TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture

TD21 Autofattura per splafonamento

TD22 Estrazione beni da Deposito IVA

TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA

TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)

TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)

TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni

TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

 

NUOVI CODICI previsti per il campo “TIPO OPERAZIONE”

Con le nuove Specifiche tecniche sono state dettagliate maggiormente la “Natura” delle operazioni:

  • non soggette IVA (N2);
  • non imponibili (N3);
  • reverse charge (N6);

prevedendone una suddivisione in più codici a seconda della tipologia dell’operazione (N2.1 e N2.2 / da N3.1 a N3.6 / da N6.1 a N6.9). Si rammenta che la natura dell’operazione va specificata in presenza di un’operazione senza indicazione dell’IVA.

Riportiamo di seguito la tabella aggiornata dei codici “Tipo operazione”:

 

  • N1         escluse ex art. 15
  • N2.1      non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
  • N2.2      non soggette – altri casi (es. contribuente in regime forfettario)
  • N3.1      non imponibili – esportazioni
  • N3.2      non imponibili – cessioni intracomunitarie
  • N3.3      non imponibili – cessioni verso San Marino
  • N3.4      non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
  • N3.5      non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento
  • N3.6      non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond
  • N4         esenti
  • N5         regime del margine / IVA non esposta in fattura
  • N6.1      inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero
  • N6.2      inversione contabile – cessione di oro e argento puro
  • N6.3      inversione contabile – subappalto nel settore edile
  • N6.4      inversione contabile – cessione di fabbricati
  • N6.5      inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
  • N6.6      inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
  • N6.7      inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi (servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento degli edifici)
  • N6.8      inversione contabile – operazioni settore energetico
  • N6.9      inversione contabile – altri casi
  • N7         IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b,  DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

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