ARTICOLO

LE NUOVE MODALITÀ DI COMPILAZIONE DAL 2022 DELLA FATTURA AGLI ESPORTATORI ABITUALI

di Studio Bolzonella

Scritto da Paolo Bolzonella

11 Gennaio 2022

Come noto, quando un operatore economico intende commercializzare abitualmente con l’estero può decidere di fare acquisti e/o importazioni senza sostenere l’imposta sul valore aggiunto. Affinché possa godere di questo vantaggio è tenuto a trasmettere via telematica una dichiarazione d’intento ossia deve dichiarare all’Agenzia delle Entrate di avvalersi di questo vantaggio, limitatamente ad una certa somma determinata dal calcolo preciso di un plafond. La normativa di riferimento è l’art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/72.

L’Agenzia delle Entrate rilascia apposita ricevuta con indicazione del protocollo di ricezione, i cui estremi vanno indicati dai fornitori nelle fatture emesse, ovvero, devono essere indicati dall’importatore nella dichiarazione doganale.

I dati delle dichiarazioni d’intento inviate dagli esportatori abituali sono disponibili a ciascun fornitore, indicato nella stessa, accedendo al proprio”Cassetto fiscale”.

Con il Provvedimento 28.10.2021 l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di emissione, con effetto a decorrere dall’1.1.2022, della fattura elettronica nei confronti di un esportatore abituale per le operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), DPR n. 633/72.

In particolare, è richiesto che nella fattura sia riportato:

  • nel campo “Natura” il codice N3.5 “Non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento”;
  • il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento inviata all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale, composto da una prima parte di 17 cifre ed una seconda parte di 6 cifre (che rappresenta il progressivo) separata dalla prima dal segno “-” o dal segno “/”.

A tal fine il fornitore deve compilare il blocco “Altri dati gestionali” per ogni dichiarazione d’intento, indicando:

  • al campo “Tipo dato” la dicitura “INTENTO“;
  • al campo “Riferimento testo” il numero di protocollo (prima e seconda parte separate dal segno “-” o dal segno “/”);
  • al campo “Riferimento data” la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.

Esempio compilazione fattura

DICHIARAZIONI DI INTENTO NON VALIDE

L’Agenzia delle Entrate effettua specifici controlli sulle dichiarazioni di intento presentate ed in caso di esito irregolare le dichiarazioni d’intento sono invalidate.

In tal caso, l’Agenzia delle Entrate trasmette mediante PEC una comunicazione:

  • al soggetto emittente (esportatore abituale), con l’indicazione del protocollo della dichiarazione d’intento invalidata, le relative motivazioni e le anomalie riscontrate;
  • al soggetto cedente (fornitore / prestatore), contenente i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo della dichiarazione d’intento invalidata.

 

L’emissione di una fattura elettronica con i dati di una dichiarazione d’intento invalidata, comporta lo scarto del file xml da parte di SdI.

Un aspetto “delicato”, non disciplinato dalla normativa di riferimento, riguarda la sorta delle fatture emesse dal fornitore prima dell’invalidazione della dichiarazione d’intento da parte dell’Agenzia. A tal fine è opportuno che l’Agenzia intervenga a chiarire se devono essere oggetto di “integrazione” con IVA ovvero se l’invalidazione ha effetto solo sulle fatture emesse successivamente.

In caso esito irregolare dell’attività di analisi e controllo, è prevista altresì l’inibizione dalla facoltà di inviare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Le novità sopra esaminate, come espressamente previsto dall’art. 5 del citato Provvedimento 28.10.2021 “hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022“.

Il mancato riferimento alle dichiarazioni d’intento emesse a decorrere dall’1.1.2022 porta a ritenere che l’attività di analisi / controllo possa interessare anche le dichiarazioni d’intento inviate a fine 2021 con riferimento alle operazioni 2022.

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