ARTICOLO

Lettere Di Intento: Novita’ Dal 2020

di Studio Bolzonella

Scritto da Paolo Bolzonella

29 Gennaio 2021

Dal 01.01.2020 gli esportatori abituali non sono più tenuti a consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento e la copia della ricevuta telematica di trasmissione all’Agenzia delle Entrate.

Sono obbligati esclusivamente ad inviare l’apposita dichiarazione per via telematica all’Agenzia delle Entrate che rilascerà la ricevuta con l’indicazione del protocollo di ricezione.

Tali disposizioni, per espressa previsione normativa, trovano applicazione dal periodo d’imposta 2020, rinviando le modalità operative ad apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate da adottare, in teoria, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione 58/2019.

In altri termini, le modifiche descritte prevedono che l’esportatore abituale potrebbe non inviare una copia della dichiarazione d’intento al proprio venditore, ma fornire esclusivamente il numero della ricevuta d’invio alla controparte che, dal canto suo, ha l’onere di esporlo all’interno della fattura elettronica.

A nostro avviso, in attesa degli auspicati chiarimenti da parte dell’Agenzia, è quanto mai opportuno che gli esportatori abituali continuino ad inviare una copia della dichiarazione d’intento e della ricevuta telematica.

Pertanto, dal 01.01.2020, in caso di emissione di fatture di vendita nei confronti di esportatori abituali senza l’applicazione dell’IVA, il fornitore dovrà:

  • eseguire un riscontro telematico dell’avvenuta trasmissione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione d’intento;
  • indicare sulla fattura emessa gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento verificato telematicamente.

In caso di emissione di fattura senza l’applicazione dell’IVA, in assenza del riscontro telematico dell’avvenuta trasmissione da parte dell’esportatore, verranno applicate in capo al fornitore sanzioni comprese tra il 100 ed il 200 per cento dell’imposta eventualmente dovuta.

 

Il numero di protocollo di ricezione sarà composto da due parti:

  • la prima formata da 17 cifre;
  • la seconda formata da 6 cifre, separata dalla prima dal segno “-“ oppure “/”.

Tale dato dovrà essere indicato nel file XML della fattura elettronica.

In assenza di indicazioni specifiche riteniamo di seguire le modalità di annotazione contenute nella FAQ dell’Agenzia delle Entrate n. 49 del 21/12/2018 nella quale si precisa di utilizzare il campo:

  • <Causale> del blocco <DatiGenerali>, che può contenere fino a 200 caratteri alfanumerici, riportando “Ricevuta dichiarazione di intento n. ………….-…….”.

oppure a livello di singola linea

  • <AltriDatiGestionali> del blocco <DatiBeniServizi> indicando nel campo <TipoDato> “Intento” e nel campo <RiferimentoTesto> Ricevuta dichiarazione di intento n. …………-……”.

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