ARTICOLO

Nuovo Obbligo Di Tracciabilita’ Delle Spese Detraibili

di Studio Bolzonella

Scritto da Paolo Bolzonella

29 Gennaio 2021

Recentemente è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova Legge Finanziaria 2020 (Legge 27/12/2019, n. 160) con la quale sono state introdotte una serie di disposizioni di natura fiscale.

Tra le varie novità, l’Art. 1 Comma 679 L. n. 160 del 27.12.2019 ha confermato l’obbligo di pagare le spese mediche e gli altri oneri detraibili di cui all’art. 15 del TUIR solo con strumenti tracciabili.

Si ricorda che sono detraibili ai sensi dell’articolo 15 del Tuir le spese sanitarie, interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili, spese per istruzione, spese funebri, spese per l’assistenza personale, spese per attività sportive per ragazzi, spese per intermediazione immobiliare, spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, erogazioni liberali, spese relative a beni soggetti a regime vincolistico, spese veterinarie, premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Per poter usufruire del risparmio fiscale è vietato pagare in contanti queste spese a partire dal 01.01.2020.

Quindi la detrazione sarà riconosciuta a condizione che la spese sia sostenuta mediante bonifico bancario/postale, assegni e altri sistemi tracciabili quali ad esempio carta di debito / di credito / prepagata.

Questa disposizione non è applicabile alla detrazione spettante per l’acquisto di medicinali/dispositivi medici nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche/private accreditate al SSN (si veda l’Art. 1 Comma 680 L. n. 160 del 27.12.2019).

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