Nell’ambito delle misure volte a combattere la lotta al sommerso, incentivando i consumatori a richiedere il rilascio degli scontrini elettronici (documento commerciale), la Finanziaria 2017 ha introdotto la c.d. “lotteria degli scontrini”, ossia la possibilità da parte dei contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, che effettuano acquisti di beni/ servizi, fuori dall’esercizio di attività d’impresa / lavoro autonomo, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate di partecipare all’estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale.
Con il “Decreto Rilancio” DL n. 34/2020 l’Agenzia delle Entrate ha prorogato l’applicazione di tale disposizione:
L’avvio della lotteria è previsto per il 01.01.2021
Sono previste estrazioni differenziate a seconda che l’acquisto venga pagato in contanti oppure con bancomat/carta di credito.
Nel caso di pagamento con strumenti tracciati (bancomat/carta di credito) è previsto un montepremi maggiore: due premi per l’estrazione annuale (un premio da 5 milioni di euro per il consumatore, un premio da 1 milione di euro per l’esercente); 20 premi per le estrazioni mensili (10 premi di 100.000 euro ciascuno ai consumatori, 10 premi di 20.000 euro ciascuno agli esercenti) e 30 premi per le estrazioni settimanali (decorrenza da stabilire): 15 premi di 25.000 euro ciascuno per i consumatori, inoltre sono previsti 15 premi di 5.000 euro ciascuno per gli esercenti.
COME FUNZIONA
L’acquirente deve essere una persona fisica (no società o enti) maggiorenne che manifesta la propria volontà di partecipare alla lotteria degli scontrini comunicando al cedente/prestatore un “codice lotteria”, che viene rilasciato dal Portale Lotteria accessibile dal sito internet della stessa Agenzia delle Entrate (https://www.lotteriadegliscontrini.gov.it/portale/).
Il cedente / prestatore, al fine di consentire al proprio cliente di poter partecipare alla “lotteria degli scontrini”, deve disporre di un registratore telematico in grado, anche mediante lettura ottica, di acquisire il “codice lotteria”, comunicato dal cliente al momento della memorizzazione dei dati dell’operazione commerciale.
In particolare la configurazione del registratore deve intervenire entro il 31.12.2020, e sarà necessaria la dotazione di un dispositivo che permetta al cliente di disporre del pagamento elettronico.
Non saranno validi ai fini della lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online e gli acquisti per i quali il consumatore richieda all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale (es. No acquisto farmaci con detrazione fiscale).
La vincita è pagata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli esclusivamente mediante bonifico bancario o, per i soggetti sforniti di conto bancario, con assegno circolare non trasferibile. Tutte le vincite sono esenti da imposte.
DATI DA TRASMETTERE
Nel corso della giornata e al momento della chiusura giornaliera il registratore telematico genera un file xml, secondo lo specifico tracciato allegato al citato Provvedimento, contenente esclusivamente i dati degli scontrini riportanti il codice lotteria. È consigliabile rivolgersi al tecnico del registratore per configurare il dispositivo in maniera tale che possa acquisire il “codice lotteria”.
PREMI
I premi attributi, a seguito dell’estrazione, ai partecipanti alla “lotteria degli scontrini”, sono individuati con un apposito Provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
COSA SUCCEDE IN CASO DI RIFIUTO DA PARTE DELL’ESERCENTE
Il DL n. 124/2019 aveva inizialmente previsto una sanzione da € 100 a € 500 in capo all’esercente che al momento dell’acquisto:
- rifiuta il codice lotteria del contribuente;
- ovvero non trasmette all’Agenzia delle Entrate i dati della singola cessione / prestazione.
Una misura punitiva cancellata in sede di conversione del decreto, e sostituita dalla facoltà di delazione da parte del cliente.
Quindi il cliente può segnalare sul portale l’esercente inadempiente. La segnalazione finirà nel calderone delle informazioni utilizzate sia dalla Guardia di Finanza che dall’Agenzia delle Entrate per la messa a punto delle attività di analisi del rischio evasione.





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