Il D.L n. 124/2019 (c.d. “Collegato Fiscale”) ha ampliato i casi in cui è obbligatorio avvalersi dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica delle deleghe di pagamento F24 nonché la platea dei soggetti a ciò tenuti.
I modelli F24 con crediti derivanti dall’essere datore di lavoro (sostituto d’imposta), quali gli 80 euro del c.d. Bonus Renzi codice 1655, i rimborsi da 730 codici 1631-3796-3797 ecc., il conguaglio a credito di fine anno/fine rapporto, modello 770, codici 1627-6781-6782 ecc., dovranno essere presentati esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate mediante uno dei seguenti canali:
FISCONLINE accedendo al servizio on-line dedicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate, al quale ci si dovrà preventivamente abilitare (www.agenziaentrate.it).
• ENTRATEL Intermediari Abilitati (consulenti del lavoro – commercialisti, ecc.).
Non è, dunque, più ammesso l’utilizzo dei servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, ecc. per la trasmissione dei modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti.
L’entrata in vigore delle norme previste dal D.L. n. 124/2019 è immediata ma i nuovi obblighi saranno effettivamente operativi a partire dal 29 dicembre 2019, cioè dopo 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Fiscale secondo le regole previste dallo Statuto del Contribuente.
Per quanto sopra consigliamo di abilitarsi con sollecitudine ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate oppure di conferire delega allo scrivente studio per l’invio telematico del modello F24 con compensazioni.





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