Con l’intento di assicurare la tutela della concorrenza e della trasparenza del mercato, il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell’Amministrazione statale, regionale e locale, la sicurezza del territorio, nonché per contrastare forme irregolari di ospitalità, l’art. 13-ter, DL n. 145/2023, Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2024” ha previsto l’assegnazione da parte del Ministero del Turismo di un nuovo Codice identificativo nazionale (CIN) attribuito:
- alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alla locazione per fini turistici;
- agli immobili destinati alle locazioni brevi;
- alle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extra alberghiere.
Il CIN:
- è assegnato in via telematica previa presentazione di una domanda da parte del locatore / soggetto titolare della struttura turistica ricettiva;
- dovrà essere:
- esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento / struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici;
- indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato;
- indicato dai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e dai soggetti che gestiscono portali telematici negli annunci ovunque pubblicati e comunicati.
A carico dei soggetti in esame trovano applicazione anche gli obblighi previsti dall’art. 109, TULPS e dalle normative regionali / provinciali (apposita comunicazione alla Questura).
Sono stati introdotti infine specifici obblighi in materia di sicurezza degli impianti, prevedendo la necessità che le unità immobiliari siano dotate:
- di dispositivi per la rilevazione del gas funzionanti;
- di estintori portatili a norma di legge (punto 4.4, Allegato 1, DM 3.9.2021) da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, in ragione di 1 ogni 200 mq di pavimento, con un minimo di 1 estintore per piano.
COME RICHIEDERE IL CIN
Il CIN va richiesto accedendo alla Banca Dati Nazionale delle Strutture Ricettive BDSR tramite SPID / CIE al seguente indirizzo:
https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/
il CIN può essere ottenuto tramite le seguenti funzionalità disponibili nella BDSR:
- presentazione in via telematica dell’istanza, corredata da una dichiarazione sostitutiva, ex artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000, attestante i dati catastali dell’unità immobiliare / struttura, e per i locatori, il rispetto dei predetti obblighi di sicurezza;
- integrazione dei dati mancanti relativi alla struttura, in conformità all’Allegato B del citato DM n. 16726/2024;
- comunicazione telematica alla competente Regione / Provincia Autonoma delle eventuali incongruenze nei dati presenti.
DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI
Le predette disposizioni “si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’avviso attestante l’entrata in funzione della banca dati nazionale e del portale telematico del Ministero del Turismo per l’assegnazione del CIN”.
Considerato che il predetto Avviso è stato pubblicato sulla G.U. 3.9.2024, n. 206, le nuove disposizioni sono applicabili dall’2.11.2024.
REGIME SANZIONATORIO
| Assenza del CIN | da € 800 a € 8.000
in base alle dimensioni della struttura / immobile |
| Mancata esposizione / indicazione del CIN | da € 500 a € 5.000
in base alle dimensioni della struttura / immobile + immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato |
| Assenza dei requisiti di sicurezza degli impianti in caso di esercizio dell’attività in forma imprenditoriale | sanzioni ordinariamente previste dalla normativa statale e regionale |
| Assenza dei dispositivi per la rilevazione del gas e degli estintori | da € 600 a € 6.000 |
| Assenza del CIN | da € 800 a € 8.000
in base alle dimensioni della struttura / immobile |
Lo studio rimane a disposizione per eventuali informazioni
Cordiali saluti
Studio Bolzonella





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